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Beatrice, maturate le ferie, decide di trascorrere quattro giorni a Sharm-El-Sheik, in compagnia del partner Enrico. Mentre i due si trovano fuori, Domenico, portalettere di zona, recapita presso la loro abitazione una raccomandata contenente dieci verbali di violazione al Codice della Strada a firma della Polizia Locale di Dattilopoli: il vicino, Carlo, ne accetta la notifica e sottoscrive la relata, ma…la casa dei due non ha alcuna buca delle lettere, pertanto il postino dispone le buste nel cestino della bicicletta di Beatrice. Rientrati dalle vacanze, quest’ultima ed Enrico non trovano alcuna lettera: per tale motivo, giunge loro un’ulteriore raccomandata, contenente un’ingiunzione di pagamento relativa ai verbali di cui sopra. Sbalorditi, i signori si rivolgono all’avvocato Medardo, che gli suggerisce di impugnare l’ingiunzione, dacché non avevano ricevuto la notifica dei verbali. Il Comune di Dattilopoli, però, dimostra in giudizio di aver provveduto alla suddetta notificazione, e che la stessa era stata accettata dal vicino: ne consegue che il Giudice rigetta la domanda dei malcapitati, condannandoli alle spese. Essi, però, non si perdono d’animo, quindi convengono in giudizio le Poste: la Cassazione ha, infatti, chiarito che il portalettere deve accertarsi che vi sia una cassetta della posta, ovvero un luogo sicuro chiaramente riferibile al destinatario (ad esempio, un box autoprodotto con su scritto il cognome dello stesso).

di Adriano J. Spagnuolo Vigorita