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CORONAVIRUS: Sì ai rimborsi anche se il volo non è cancellato.

Chi vive in una zona rossa o deve partire per un Paese che detta restrizioni a coloro che provengono dall’Italia, finora rischiava di perdere interamente i soldi del biglietto, in quanto le norme europee non prevedono alcun rimborso in caso di volo non cancellato.

La diffusione del coronavirus sta portando, nelle ultime ore, le compagnie aeree e tour operator a cancellare il volo o pacchetto turistico per cause non dipendenti dalla loro volontà con conseguente rimborso totale del costo del biglietto, ma senza alcun obbligo di risarcimento del danno, così come stabilito dal regolamento europeo n. 261 del 1994.


Altro caso, diverso, ma molto frequente nelle ultime settimane, è il consumatore che non vuole più partire. In questa circostanza, è il viaggiatore che dovrà manifestare la propria perdita di interesse alla partenza, a causa della conclamata epidemia del coronavirus, con atto scritto da inviare al tour operator. Nel caso in cui questi si rifiutasse di cancellare il viaggio senza penalità, il consumatore può ricorrere alle vie legali o rivolgersi alla nostra Associazione, dove un team di esperti di settore saprà come risolvere il problema in modo semplice e gratuito.


Quanto al trasporto aereo, anche qui bisogna fare una distinzione: se il volo viene cancellato dalla compagnia, il viaggiatore ha diritto al rimborso dell’intero prezzo entro 7 giorni, oppure può chiedere il cambio di data. Se, invece, è lo stesso passeggero a non voler più partire o anche nel caso in cui sia costretto a rinunciarvi per restrizioni imposte dalle Autorità o dagli altri paesi, egli ha diritto al rimborso fin quando durerà la condizione di emergenza. In una situazione di normalità si tratterebbe di una rinuncia volontaria, pertanto non si avrebbe diritto ad alcun rimborso.

Diversa realtà dei Fatti...

Di recente, infatti, è intervenuta l’Enac sanando la situazione e stabilendo che in questi casi i passeggeri hanno pieno diritto al rimborso che “deve essere richiesto al vettore facendo riferimento all’Ordinanza o al provvedimento con il quale è stata disposta dal Presidente della Regione o dal Prefetto la restrizione” e che, se la compagnia aerea si rifiuta di applicarlo, il passeggero può adire le vie legali, rivolgersi alle Adr/Odr, oppure può contattare la nostra Associazione che è sempre pronta ad aiutare il consumatore.

Avv. Fabiana Saltelli